Coronavirus: chiuse al pubblico dalle ore 18,00 alcune zone di Andria
L'ordinanza sarà in vigore dal 6 novembre al 3 dicembre
giovedì 5 novembre 2020
18.15
Con Ordinanza n.367 del 05.11.2020, il Sindaco ha disposto, per i motivi ivi riportati, a decorrere dal 06/11/2020 e fino al 03/12/2020 - con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica – ai sensi del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge n. 35/2020, il divieto di stazionamento e di accesso per le persone, dalle ore 18:00 e fino alle ore 22:00, nelle sotto indicate zone della città:
- Piazza Don Riccardo Zingaro;
- Piazza Toniolo;
- Via San Angelo dei Meli;
- Parco IV Novembre (Monumento ai Caduti):
- Villa Comunale "G. Marano";
- Piazza S.Agostino;
- Piazza e Salita Mater Gratiae.
È comunque fatta salva la possibilità di attraversamento per l'accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1 , del d.l. 25 marzo, n. 19 convertito in legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.
È inoltre possibile presentare ricorso gerarchico al Prefetto di Barletta-Andria-Trani entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Andria.
- Piazza Don Riccardo Zingaro;
- Piazza Toniolo;
- Via San Angelo dei Meli;
- Parco IV Novembre (Monumento ai Caduti):
- Villa Comunale "G. Marano";
- Piazza S.Agostino;
- Piazza e Salita Mater Gratiae.
È comunque fatta salva la possibilità di attraversamento per l'accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1 , del d.l. 25 marzo, n. 19 convertito in legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.
È inoltre possibile presentare ricorso gerarchico al Prefetto di Barletta-Andria-Trani entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Andria.