Bilancio, CGIL Andria: «A chi devono dar retta i cittadini sull'aumento delle tariffe?»
L'intervento della sezione Funzione Pubblica Spi e della Camera del Lavoro
mercoledì 1 giugno 2016
9.56
Dopo l'approvazione del bilancio consuntivo 2015 e previsionale 2016, la Cgil di Andria (FP SPI e Camera del Lavoro) ha rilevato ancora una volta la totale mancanza di volontà a risolvere il problema degli aumenti delle tasse locali deliberati fuori tempo massimo nel 2015. La conseguenza di tale ostinazione, come già avvenuto lo scorso anno, si ripercuoterà nuovamente nel calcolo delle tariffe per l'anno in corso, lasciando cittadini, nel dubbio circa le tariffe da applicare e se dar retta, al Ministero delle Economie e Finanze, che sostiene vadano applicate le tariffe del 2014, o all'Amministrazione comunale che si ostina a considerare valide le tariffe maggiorate del 2015.
Ricordiamo che quasi tutte le Amministrazioni comunali che hanno stabilito gli aumenti delle tariffe fuori tempo massimo, sono state condannate dai TAR, dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti, mentre molte altre, accogliendo la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dove si chiedeva alle Amministrazioni di provvedere all'annullamento d'ufficio in autotutela delle deliberazioni del 2015 (ai sensi dell'art. 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241), riportando le tariffe TARI, IMU, TASI e IRPEF a quelle già stabilite per l'anno 2014, hanno preferito ottemperare a detta richiesta. Diversi Comuni, inoltre, sono stati pure condannati al pagamento delle spese del giudizio (Tar Genova, sentenza 108/2016), pur avendo provveduto ad annullare la delibera tardiva (Tar Firenze, sentenza 253/2016). Le pronunce sono ormai giunte a quota 42 su 50 ricorsi (28 sentenze, 12 ordinanze e 2 decreti) e, in prevalenza, sono tutte favorevoli al Ministero. Tra le pronunce più recenti si segnalano due sentenze del Tar Salerno che si è mostrato particolarmente intransigente ritenendo, per un verso, irrilevante anche la minore entità delle tariffe Tari rispetto al 2014 (sentenza 239/2016) e, per altro verso, non giustificabile il ritardo neppure per via dell'esigenza dell'ente di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, non essendo possibile superare la «rigida previsione normativa in ordine al rispetto del termine decadenziale e perentorio» (sentenza 249/2016). La situazione sembra ormai senza via d'uscita per molti Comuni. Sono questi al momento i numeri del contenzioso che si è sviluppato sulle delibere "tardive" del 2015 (Imu, Tari, Tasi e addizionale Irpef), cioè adottate dopo il 30 luglio dello scorso anno. Praticamente una strage per i Comuni, ora costretti ad applicare le aliquote del 2014. Stanti questi precedenti si chiede che anche la nostra Amministrazione provveda all'annullamento d'ufficio in autotutela delle deliberazioni del 2015 e del 2016 relative alle tasse locali, ai sensi dell'art. 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, che comporterebbe l'applicazione delle tariffe TARI, IMU, TASI e IRPEF, già stabilite per l'anno 2014, senza attendere l'esito del ricorso del TAR Puglia. Evitando in tal modo altri enormi disagi ai contribuenti andriesi, ma anche consentendo, in tal modo, risparmi per le casse comunali, visto che nella gran parte delle sentenze sfavorevoli ai comuni questi ultimi sono stati anche condannati al pagamento delle spese. Restando in attesa di qualche accenno di buonsenso, invece, in caso di perseverante ostinazione, si auspica, che il TAR Puglia, III sezione a cui è stata assegnata la controversia, tra Ministero delle Finanze e dell'Economia e Comune di Andria, si esprima celermente, visto che, da oltre un mese il presidente di tale sezione è stato nominato.
Ricordiamo che quasi tutte le Amministrazioni comunali che hanno stabilito gli aumenti delle tariffe fuori tempo massimo, sono state condannate dai TAR, dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti, mentre molte altre, accogliendo la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dove si chiedeva alle Amministrazioni di provvedere all'annullamento d'ufficio in autotutela delle deliberazioni del 2015 (ai sensi dell'art. 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241), riportando le tariffe TARI, IMU, TASI e IRPEF a quelle già stabilite per l'anno 2014, hanno preferito ottemperare a detta richiesta. Diversi Comuni, inoltre, sono stati pure condannati al pagamento delle spese del giudizio (Tar Genova, sentenza 108/2016), pur avendo provveduto ad annullare la delibera tardiva (Tar Firenze, sentenza 253/2016). Le pronunce sono ormai giunte a quota 42 su 50 ricorsi (28 sentenze, 12 ordinanze e 2 decreti) e, in prevalenza, sono tutte favorevoli al Ministero. Tra le pronunce più recenti si segnalano due sentenze del Tar Salerno che si è mostrato particolarmente intransigente ritenendo, per un verso, irrilevante anche la minore entità delle tariffe Tari rispetto al 2014 (sentenza 239/2016) e, per altro verso, non giustificabile il ritardo neppure per via dell'esigenza dell'ente di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, non essendo possibile superare la «rigida previsione normativa in ordine al rispetto del termine decadenziale e perentorio» (sentenza 249/2016). La situazione sembra ormai senza via d'uscita per molti Comuni. Sono questi al momento i numeri del contenzioso che si è sviluppato sulle delibere "tardive" del 2015 (Imu, Tari, Tasi e addizionale Irpef), cioè adottate dopo il 30 luglio dello scorso anno. Praticamente una strage per i Comuni, ora costretti ad applicare le aliquote del 2014. Stanti questi precedenti si chiede che anche la nostra Amministrazione provveda all'annullamento d'ufficio in autotutela delle deliberazioni del 2015 e del 2016 relative alle tasse locali, ai sensi dell'art. 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, che comporterebbe l'applicazione delle tariffe TARI, IMU, TASI e IRPEF, già stabilite per l'anno 2014, senza attendere l'esito del ricorso del TAR Puglia. Evitando in tal modo altri enormi disagi ai contribuenti andriesi, ma anche consentendo, in tal modo, risparmi per le casse comunali, visto che nella gran parte delle sentenze sfavorevoli ai comuni questi ultimi sono stati anche condannati al pagamento delle spese. Restando in attesa di qualche accenno di buonsenso, invece, in caso di perseverante ostinazione, si auspica, che il TAR Puglia, III sezione a cui è stata assegnata la controversia, tra Ministero delle Finanze e dell'Economia e Comune di Andria, si esprima celermente, visto che, da oltre un mese il presidente di tale sezione è stato nominato.