Beni culturali: quando è necessaria l'attestazione SOA nei lavori per cooptazione
Un approfondimento sul tema
venerdì 15 novembre 2024
15.17
I lavori sui beni culturali rappresentano una situazione delicata, perché hanno l'obiettivo di preservare e di valorizzare il patrimonio storico, artistico e archeologico di un Paese. La gestione degli appalti in questo settore richiede il rispetto di norme rigorose e l'adozione di pratiche che garantiscano la massima qualità e la competenza delle imprese coinvolte. La cooptazione delle imprese, in un contesto di questo tipo, si configura come uno strumento utile per suddividere i lavori tra diverse realtà aziendali, consentendo la partecipazione di operatori con competenze complementari. Ma la normativa prevede requisiti specifici da rispettare, a seconda dell'importo e della tipologia di intervento.
Questa certificazione viene rilasciata valutando la capacità operativa delle aziende in specifici settori e tipologie di lavoro (gli esperti di Soa Semplice chiariscono quali sono le categorie SOA), assicurando che possiedano le competenze tecniche necessarie. Inoltre, l'attestazione tiene conto della solidità economica delle imprese, garantendo che abbiano le risorse per portare a termine lavori complessi.
Ma quali sono le indicazioni da rispettare per quanto riguarda l'importo dei lavori affidati all'impresa cooptata? Se questo importo supera i 150.000 euro, è obbligatorio che l'impresa possieda l'attestazione SOA, con una categoria adeguata ai lavori da realizzare. In caso contrario, per importi inferiori a 150.000 euro, l'impresa deve soddisfare i requisiti stabiliti dal Codice Appalti.
La precisazione in questione è stata fornita dall'Anac, che ha risposto ad un'applicazione disomogenea delle norme che riguardano la cooptazione. Al comma 12 dell'articolo 68 del Codice Appalti viene regolato l'istituto della cooptazione, consentendo alle imprese partecipanti, sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo, di includere altre aziende che eseguano una parte dei lavori, anche se non qualificate per tutte le categorie previste dal bando.
Le imprese cooptate possono essere incaricate fino al 20% dell'importo complessivo, a condizione che la loro qualificazione corrisponda almeno al valore dei lavori che dovranno eseguire. Questo sistema è stato pensato per consentire alle imprese già attive nel settore dei lavori pubblici di espandere le loro competenze tecniche senza compromettere la qualità dell'esecuzione.
Si tratta di una regola che è stata prevista per garantire la tutela del patrimonio storico e artistico, escludendo in linea generale alcuni strumenti, come la stessa cooptazione. La qualificazione per i lavori di questo tipo, quindi, deve essere acquisita esclusivamente da chi svolge effettivamente le operazioni.
Quando l'importo supera questa soglia, invece, l'impresa cooptata deve possedere una qualificazione SOA adeguata e l'azienda principale deve garantire una direzione tecnica qualificata per tutto il progetto, compresa la parte che viene affidata all'impresa cooptata.
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L'attestazione SOA e i lavori sui beni culturali
La normativa è chiara sui requisiti da rispettare, in particolare quando l'importo complessivo dei lavori supera una certa soglia. E in questa situazione ha un ruolo importante la qualificazione SOA. L'attestazione SOA rappresenta una certificazione fondamentale per le aziende che desiderano partecipare agli appalti pubblici, in particolare quando si tratta di interventi di particolare rilevanza, come quelli sui beni culturali.Questa certificazione viene rilasciata valutando la capacità operativa delle aziende in specifici settori e tipologie di lavoro (gli esperti di Soa Semplice chiariscono quali sono le categorie SOA), assicurando che possiedano le competenze tecniche necessarie. Inoltre, l'attestazione tiene conto della solidità economica delle imprese, garantendo che abbiano le risorse per portare a termine lavori complessi.
Ma quali sono le indicazioni da rispettare per quanto riguarda l'importo dei lavori affidati all'impresa cooptata? Se questo importo supera i 150.000 euro, è obbligatorio che l'impresa possieda l'attestazione SOA, con una categoria adeguata ai lavori da realizzare. In caso contrario, per importi inferiori a 150.000 euro, l'impresa deve soddisfare i requisiti stabiliti dal Codice Appalti.
La precisazione in questione è stata fornita dall'Anac, che ha risposto ad un'applicazione disomogenea delle norme che riguardano la cooptazione. Al comma 12 dell'articolo 68 del Codice Appalti viene regolato l'istituto della cooptazione, consentendo alle imprese partecipanti, sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo, di includere altre aziende che eseguano una parte dei lavori, anche se non qualificate per tutte le categorie previste dal bando.
Le imprese cooptate possono essere incaricate fino al 20% dell'importo complessivo, a condizione che la loro qualificazione corrisponda almeno al valore dei lavori che dovranno eseguire. Questo sistema è stato pensato per consentire alle imprese già attive nel settore dei lavori pubblici di espandere le loro competenze tecniche senza compromettere la qualità dell'esecuzione.
Le limitazioni alla cooptazione per i beni culturali
Nonostante i vantaggi che può garantire la cooptazione, ci sono alcuni limiti alla sua applicazione nei lavori sui beni culturali. Secondo ciò che prevede il Codice Appalti, per gli interventi sui beni tutelati, chi esegue i lavori deve possedere direttamente le qualificazioni richieste, senza poter fare affidamento sulle capacità di altre imprese, come specificato nell'apposito allegato II.18 del Codice.Si tratta di una regola che è stata prevista per garantire la tutela del patrimonio storico e artistico, escludendo in linea generale alcuni strumenti, come la stessa cooptazione. La qualificazione per i lavori di questo tipo, quindi, deve essere acquisita esclusivamente da chi svolge effettivamente le operazioni.
L'eccezione prevista per alcuni valori
C'è, però, un'eccezione che è stata prevista per i lavori che hanno valore inferiore a 150.000 euro. In questi casi, l'impresa cooptata può partecipare anche senza l'attestazione SOA, a condizione di rispettare i requisiti minimi che sono indicati nell'articolo 10 dell'allegato II.18 di cui si è parlato in precedenza.Quando l'importo supera questa soglia, invece, l'impresa cooptata deve possedere una qualificazione SOA adeguata e l'azienda principale deve garantire una direzione tecnica qualificata per tutto il progetto, compresa la parte che viene affidata all'impresa cooptata.
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