Avvicendamento appalto pubblico raccolta rifiuti ad Andria

Rimostranze e osservazioni da parte sindacale mentre venerdì 24 presentazione del nuovo servizio a Palazzo di Città

giovedì 23 giugno 2022 16.43
Cambia il servizio di raccolta dei rifiuti ad Andria che dal 1° luglio viene affidato al raggruppamento temporaneo d'imprese GIAL PLAST-SI.ECO.
Domani, venerdì 24 giugno alle ore 11.30, nella Sala Giunta, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione cui prenderanno parte il Sindaco, Avv. Giovanna Bruno, rappresentanti del raggruppamento temporaneo di imprese, il Dirigente del Settore Ambiente, Ing. Santola Quacquarelli ed il Dott. Antonio Berardino dello stesso Settore.

Intanto, in queste ore il sindacato F.I.L: Puglia, chiede in una nota di Nicola Mancini, un incontro urgente presso la sede del Comune di Andria tra le parti coinvolte nell'avvicendamento dell'appalto, in quanto contesta il verbale di accordo sindacale sottoscritto tra l'azienda uscente e le subentranti, unitamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro FISE ASSOMBIENTE, il cui contenuto non offre rassicurazioni ai lavoratori con ricadute sul servizio e presenta criticità rispetto al CCNL di settore.

Prima di entrare nel merito, la F.I.L. Puglia, solleva rilievi di carattere formale. "Il protocollo d'intesa del 17.12.2020 prevede solo per le OO.SS. stipulanti il contratto collettivo e firmatarie dell'intesa (FIADEL, FIT CISL, CGIL) la concentrazione sulle segreterie territoriali della rappresentanza rinviando la nomina delle r.s.u. decadute temporaneamente, rinunciando le stesse sigle alla nomina delle r.s.a. Partendo da questo dato, si contesta l'incomprimibilità del diritto dei sindacati rappresentativi a costituire, e vedersi riconosciute, in ogni caso le RSA. L'autonomia collettiva che ben può elaborare forme di rappresentanza ulteriori, rinunciando alle prerogative di cui allo Statuto, o dei contratti collettivi – come anche il T.U. sulla Rappresentanza del 2014, che ha natura di accordo interconfederale – non possono sostituirsi alla legge e, pertanto, condizionare anche le sigle sindacali non firmatarie. Sul piano formale, quindi si rende necessario convocare la R. S. A. della F.I.L. PUGLIA nelle persone di Pizzolorusso Nicola, Pistillo Nicola e Marolla Lorenzo ai fini del corretto espletamento della procedura di avvicendamento dell'appalto.

Secondo rilievo formale "consequenziale al già richiamato Protocollo, riguarda le segreterie territoriali firmatarie che in assenza di R.S.U. non sono rappresentative di tutti i lavoratori. Per essere precisi la scrivente organizzazione ha iscritti non inferiore alla metà, della pianta organica di Andria con forte indice di rappresentatività chiaramente che non risulta rappresentato dal verbale d'intesa che non è condiviso dai lavoratori non iscritti alle OO.SS firmatarie. Per tali ragioni, l'incontro tra le parti e la stazione appaltante urge quanto prima".

Entrando nel merito del verbale di avvicendamento dell'appalto, secondo la F.I.L. Puglia "si evidenziano le seguenti criticità con conseguente necessità di un incontro con le imprese aggiudicatarie e la stazione appaltante presso la sede istituzionale del Comune di Andria alla presenza dell'amministrazione.

1. Il verbale di accordo sindacale precede la stipula del contratto con la stazione appaltante (prevista per il 1.7.2022). Come possono le aziende aggiudicatrici dell'appalto e le OO.SS firmatarie stipulare un verbale d'intesa per l'avvicendamento di un appalto rispetto al quale non è stato ancora firmato il contratto con la stazione appaltante ? Il contratto con la stazione appaltante, le indicazioni sulla pianta organica ivi indicate, i mezzi in uso (dobbiamo presumere che nel rispetto del CCNL art. 6, il Comune abbia già ricevuto elenchi di personale e quant'altro previsto dall'iter del contratto collettivo), indicati a titolo meramente esemplificativo, sono aspetti che hanno impatto sui costi dell'appalto e sul rispetto del bando di gara incidendo altresì sulle posizioni dei lavoratori. Pertanto è anomala l'anticipazione di un verbale d'intesa senza prima aver preso visione del contratto vigente ed efficace siglato con la stazione appaltante che entro il 17.2022 dovrà essere sottoscritto decorrendo il servizio a carico delle aggiudicatrici. A tal proposito il Comune Stazione appaltante dovrebbe vigilare in relazione al bando, al capitolato e al futuro contratto rispetto alle previsioni di un verbale d'intesa sottoscritto a questo punto senza una piena cognizione (perlomeno delle altre sigle sindacali) di un documento essenziale che non rappresenta un'ampia platea di lavoratori non iscritti alle OO.SS firmatarie. Il tutto con la conseguenza che in assenza di regolamentazione e garanzie fornite a tutela dei diritti di cui al CCNL nell'ambito del passaggio ex art. 6, i medesimi lavoratori dovranno adire le vie legali per la tutela dei propria diritti.

2. Sulla suddivisione dei nominativi tra le società componenti l'ATI. Questa sigla sindacale si pone delle semplici domande: a. esiste un progetto o piano industriale comunicato così come previsto dal CCNL ?; b. esiste un'unica sede operativa o più sedi ? Quali ?; c. La sede operativa o le più sedi sono già allestite per l'avvio del servizio risultano adibite nel rispetto del d.lgs 81/2008 per i lavoratori a tempo determinato e indeterminato che ivi saranno impiegati? d. gli elenchi e i nominativi del personale da suddividere nell'ATI tra le due società nel rispetto dell'art. 6 CCNL di settore sono stati trasmessi preventivamente alle OO.SS. firmatarie e alle R.S.A. prima di abbozzare il verbale d'intesa? Si tratta di problemi che non vengono trattati ed affrontati dal verbale d'intesa. Così come il tema del CCR (centro raccolta) e della sua sede se viene confermata oppure sarà scelta una sede diversa da allestire e adeguare alla normativa vigente in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro


3. Sulle richieste di autocertificazione ai lavoratori nell'ambito del d.lgs231/2001. In base al contratto collettivo i lavoratori sono assunti e successivamente l'azienda potrà richiedere la certificazione attestante eventuali carichi pendenti. Così come è pacifico che tale seconda previsione non può diventare una condizione cui subordinare l'assunzione ex art. 6 CCNL di settore, risulta chiaro che ad oggi, i lavoratori non possono rilasciare attestazioni o autocertificazioni di informazioni non in loro possesso. Il certificato carichi pendenti, come dice lo stesso nome, viene richiesto per verificare la sussistenza o meno di procedimenti penali in corso, non ancora conclusi. Il casellario giudiziario invece è un certificato che dimostra l'esistenza o meno di condanne penali e civili definitive a carico del lavoratore. Per farla breve, le indagini penali sono coperte dal segreto e quindi oggi senza la disponibilità dell'attestazione del casellario un lavoratore ha ragione di dichiararsi esente da procedimento in corso salvo poi risultare il contrario: che accade a quel punto? Il lavoratore avrà sottoscritto una dichiarazione mendace e sarà poi soggetto a contestazione disciplinare? Queste domande sono poste, in quanto, così come accade negli altri appalti durante le fasi di avvicendamento, l'azienda prima assume e poi verifica la posizione inerente al casellario giudiziale nel termine richiesto. A tal fine si chiede di comunicare ai lavoratori e alle OO.SS il codice etico adottato dalle aziende subentranti nell'appalto, provvedendo altresì ad affiggere quanto prima in bacheca il codice disciplinare.

4. Esclusione dal passaggio di lavoratori che pur non possedendo il requisito dei 240 gironi del CCNL sono stati assunti in sostituzione e rientrano a pieno titolo nel passaggio. Si contesta il mancato passaggio dei lavoratori in violazione dell'art. 6 del CCNL FISE ASSO AMBIENTE in quanto costituiscono deroga al requisito dei 240 giorni i lavoratori assunti in sostituzione del personale cessato dal servizio.

Pertanto, per i motivi suesposti la F.I.L. Puglia "chiede urgente incontro con l'impresa uscente, le società aggiudicatrici dell'appalto e il Comune di Andria anche per discutere di ulteriori problematiche che per ragioni di sinteticità non possono trovare adeguata analisi se non in presenza tra le parti".