Agriturismi: arriva il "sì" alla nuova legge regionale
Resta attività prevalente quella agricola con massimo 50 posti letto e 85 a tavola
sabato 7 dicembre 2013
10.40
Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità il testo unificato che disciplina l'agriturismo. Si tratta della fusione di tre provvedimenti legislativi rispettivamente a firma dei consiglieri, Antonio Maniglio, l'andriese Nicola Marmo, e una proposta dal Governo. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate per almeno 60 giorni all'anno dagli imprenditori agricoli (art. 2135 C.C.) "anche nella forma di società di capitali o di persone" oppure associati tra loro, "attraverso l'utilizzazione delle proprie strutture aziendali in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento degli animali".
Sono addetti allo svolgimento dell'attività l'imprenditore agricolo e i suoi familiari, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale che devono essere considerati lavoratori agricoli ai fini della disciplina fiscale, previdenziale e assicurativa. Il rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto a quelle agricole si deve configurare in modo che queste ultime siano prevalenti (sulla base delle giornate di lavoro e dell'utile annuo). Nella determinazione del fabbisogno di lavoro aziendale dedicato all'attività agricola si terrà conto degli eventuali svantaggi naturali derivanti dalla caratteristiche del territorio e da vincoli di carattere paesaggistico ambientale, nonché delle tecniche colturali praticate abitualmente dall'imprenditore agricolo. I relativi criteri saranno definiti con un apposito provvedimento assessorile entro 3 mesi.
In questo contesto i limiti entri i quali potrà essere svolta l'attività agrituristica sono di massimo 50 posti letto e posti tavola non superiori a 85. Sarà istituito l'elenco regionale dei soggetti abilitati (previa partecipazione a specifico corso di formazione) che sarà condizione necessaria per la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) e per il rilascio dell'autorizzazione comunale. Nelle more della istituzione del nuovo elenco regionale, quello previsto dalla L.R. n. 35/1985 resta valido sino al completo trasferimento degli iscritti aventi diritto. Anche in questo caso prevista l'istituzione di un Osservatorio regionale con compiti di monitoraggio e consultivi.
Sono addetti allo svolgimento dell'attività l'imprenditore agricolo e i suoi familiari, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale che devono essere considerati lavoratori agricoli ai fini della disciplina fiscale, previdenziale e assicurativa. Il rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto a quelle agricole si deve configurare in modo che queste ultime siano prevalenti (sulla base delle giornate di lavoro e dell'utile annuo). Nella determinazione del fabbisogno di lavoro aziendale dedicato all'attività agricola si terrà conto degli eventuali svantaggi naturali derivanti dalla caratteristiche del territorio e da vincoli di carattere paesaggistico ambientale, nonché delle tecniche colturali praticate abitualmente dall'imprenditore agricolo. I relativi criteri saranno definiti con un apposito provvedimento assessorile entro 3 mesi.
In questo contesto i limiti entri i quali potrà essere svolta l'attività agrituristica sono di massimo 50 posti letto e posti tavola non superiori a 85. Sarà istituito l'elenco regionale dei soggetti abilitati (previa partecipazione a specifico corso di formazione) che sarà condizione necessaria per la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) e per il rilascio dell'autorizzazione comunale. Nelle more della istituzione del nuovo elenco regionale, quello previsto dalla L.R. n. 35/1985 resta valido sino al completo trasferimento degli iscritti aventi diritto. Anche in questo caso prevista l'istituzione di un Osservatorio regionale con compiti di monitoraggio e consultivi.